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Comunicato stampa 1 del 5 gennaio 2011
Oggetto: sentenza canone acqua comune di Patti
A seguito del comunicato stampa del comune di Patti n. 166 nel quale si legge: “Si comunica, altresì, che alcune controversie intraprese da utenti per il riconoscimento dell’illegittima modalità del criterio di determinazione del canone per il servizio idrico e sulla potabilità delle acque, sono state definite dal Giudice di Pace di Patti con esito favorevole al Comune e conseguente condanna del ricorrente alle spese legali” ripreso da diversi organi d’informazione (senza aver letto la sentenza!!!) l’Associazione Consumatori Siciliani precisa che il giudice di Pace di Patti nella sua sentenza ha dato ragione al Comune solo nella parte del canone acqua e della potabilità mentre ha riconosciuto all’utente il diritto al rimborso della parte relativa alle acque reflue ovvero per la voce di euro 13,14+IVA presente nelle fatture.
Tale sentenza adesso apre le porte alla richiesta di rimborso di euro 13,14+IVA all’anno per gli ultimi cinque anni sul canone dell’acqua a Patti per un importo di circa 70 euro. Pensiamo a tutti coloro i quali per esempio che risiedono fuori Patti e vengono pochi giorni l’anno e che non consumano neppure il minimo garantito di 146 mc, perché devono pagare le acque reflue per un consumo che non hanno fatto?
L’Associazione nei prossimi giorni farà presentare ai propri associati la richiesta di rimborso e che se non troverà risposta da parte del Comune chiederà al Giudice di Pace d’applicare per ogni utenti il principio stabilito. Qui di seguito si riporta quanto scritto nella sentenza n.409/2010
“Diverso discorso dev’essere fatto per ciò che attiene all’altra voce indicata in fattura e relativa alla somma relativa alle acque reflue.
Riteniamo, in merito, che pur essendo il consumo presunto con minimo garantito limitato al canone fisso, certamente lo stesso non è da ritenersi estensibile ai canoni per le acque reflue e per il depuratore, basati questi ultimi sull’effettivo consumo rilevato.
Ora, poiché nell’occorso non è stato indicato nelle fatture l’effettivo consumo rilevato per procedere al conteggio di quanto dovuto per le acque reflue, per quest’ultima voce nulla può pretendere il convenuto Comune e, pertanto, limitatamente a questa voce indicata in fattura, la domanda dell’attore va accolta, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, così come sostenuto dal convenuto nelle note conclusive, avendo lo stesso attore identificata l’azione nell’atto introduttivo del giudizio (dev. Punto1 delle domande), come segue: “ritenere e dichiarare che le somme così come richieste dal Comune di Patti non sono dovute e che il canone non è stato legittimamente determinato in base all’effettivo consumo”, per cui risulta del tutto evidente che la richiesta attorea è stata indirizzata verso la non dovutezza sia del canone sia delle altre somme richieste da convenuto e riportate in fatture. Ne consegue che la domanda del sig. O.P., limitatamente alla voce relativa alle acque reflue riportata nelle contestate fatture, va accolta, mentre va rigettata per quelle relativa al “canone acqua….”
Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara legittima e, quindi dovuta dal sig. O. P. al Comune di Patti la somma di €. 192,28 (IVA Compresa) per consumo idrico minimo
2) Dichiara illegittima, e quindi non dovuta al Comune di Patti dal sig. O.P. la somma di €. 28,90 (2x13,14+1,31 IVA) portata nelle fatture n… emesse dallo stesso comune.”
(La sentenza è a disposizione degli organi stampa presso la sede dello Sportello del Cittadino di Patti via Chiesa Nuova 1)
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